Sez. 5, Sentenza n. 4316 del 15/10/1996 Cc. (dep. 17/12/1996) Rv. 206381 - 01
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - PERSONE GIURIDICHE, ENTI E ASSOCIAZIONI | Legale rappresentanza - Poteri - Indicazione della fonte - Mancanza - Nullità o inammissibilità della querela - Esclusione - Ragioni.
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - PERSONE GIURIDICHE, ENTI E ASSOCIAZIONI
In tema di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, (art. 337, terzo comma cod. proc. pen.), con riferimento al requisito dell'indicazione specifica delle fonti dei poteri di rappresentanza, deve escludersi che la mancanza di tale indicazione determini la nullità o la inammissibilità della querela. Ciò in quanto tali sanzioni non sono previste né dall'art. 337 cod. proc. pen., né da disposizioni di carattere generale. Va ritenuta, per contro, soltanto la necessità di accertare, nel caso di contestazione o di fondati dubbi, l'esistenza del menzionato potere di rappresentanza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 337 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)