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Sez. 3, Sentenza n. 12954 del 16/11/1994 Ud. (dep. 29/12/1994) Rv. 201212 - 01

Azione penale - Querela - Persone giuridiche, enti e associazioni | Legale rappresentante - Mancata indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza - Nullità e condizione di validità della querela - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1994-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201212-01

Azione penale - Querela - Persone giuridiche, enti e associazioni

La formalità relativa all'indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza - prevista dall'art. 337, comma terzo, cod. proc. pen. allorquando la querela venga proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di un'associazione - non è prescritta a pena di nullità e non costituisce condizione di validità della querela medesima. Infatti, le cause di nullità devono essere espressamente previste come tali dalla legge, secondo il principio di tassatività fissato dall'art. 177 cod. proc. pen.; il potere di agire in giudizio del legale rappresentante di una persona giuridica si riconnette all'esistenza di un effettivo rapporto tra il primo e l'ente rappresentato, da cui derivino i poteri di rappresentanza e soltanto alla mancanza di tale rapporto si ricollega l'inefficacia della querela proposta e non, invece, alla mancata enunciazione formale della fonte del potere di rappresentanza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 337 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)