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Sez. 2, Sentenza n. 34670 del 12/12/2023 (Rv. 669695 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PRONUNCIA DI INCOMPETENZA | Omessa statuizione sulle spese - Mancata riassunzione dinanzi al giudice competente - Effetti - Improcedibilità dell’appello autonomamente proposto ai soli fini della pronuncia sulle spese.
Stato
decisa il 2023-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669695-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PRONUNCIA DI INCOMPETENZA

Quando l'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza non contenga, come sarebbe doveroso, la pronuncia sulle spese, l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente rende improcedibile l'appello autonomamente proposto ai soli fini della pronuncia sulle spese.

Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)