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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7010 del 17/03/2017 (Rv. 643682 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ordinanza declinatoria di competenza - Pronuncia sulle spese - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643682-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Nel processo a cognizione ordinaria, il giudice di merito, quando declina la competenza con l'ordinanza di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., deve provvedere sulle spese giudiziali, in quanto la decisione chiude il processo davanti a lui e considerato che il riferimento alla sentenza, contenuto nell'art. 91, comma 1, c.p.c., è da intendere nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)