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Sez. 2, Sentenza n. 11845 del 29/11/1993 (Rv. 484547 - 01)

Spese giudiziali civili - In genere | Sentenza declaratoria di incompetenza - Omessa pronuncia sulle spese - Appellabilità della sentenza - Riassunzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente - Mancata costituzione di entrambe le parti - Estinzione del giudizio - Inefficacia della sentenza di primo grado - Spese del processo estinto.
Stato
decisa il 1993-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484547-01

Spese giudiziali civili - In genere

La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato la propria incompetenza (chiudendo perciò il processo innanzi a sè) ed abbia rimesso la regolamentazione delle spese, in violazione dell'art. 91 comma 1 cod. proc. civ., al giudice dichiarato competente, può essere impugnata dalla parte che intenda dolersi della mancata pronuncia sulle spese esclusivamente con l'appello. Tuttavia, intervenuta l'estinzione del processo per mancata costituzione di entrambe le parti nel termine loro rispettivamente assegnato nella causa riassunta davanti al giudice dichiarato competente e divenuta, pertanto, inefficace la sentenza pronunciata in prime cure (art. 310 cod. proc. civ.), l'appello deve essere dichiarato improcedibile, restando le spese del processo estinto a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 cit., comma 4).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)