Sez. L, Sentenza n. 4382 del 04/07/1981 (Rv. 415082 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - RICHIAMO ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - RIGETTO IMPLICITO DELLE OPPOSTE CONSIDERAZIONI DELLE PARTI - CONFIGURABILITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - PERSISTENZA - FUNZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - RICHIAMO ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - RIGETTO IMPLICITO DELLE OPPOSTE CONSIDERAZIONI DELLE PARTI - CONFIGURABILITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - PERSISTENZA - FUNZIONE.*
Seppure il richiamo del giudice del merito alle conclusioni del consulente tecnico puo porsi come rigetto implicito delle opposte considerazioni delle parti, e tuttavia sempre necessario che nella sentenza sia contenuta la sintetica esposizione delle ragioni poste dal consulente a sostegno delle proprie conclusioni, al fine del controllo della fondatezza del richiamo e della possibilita di valutare se le critiche mosse dalle parti all'elaborato peritale abbiano o meno ricevuto una congrua risposta dal giudice. (V 706/81, mass n 411176; (V 522/81, mass n 411006; (V 532/68, mass n 331620; (V 2729/67, mass n 330230).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)