Sez. 3, Sentenza n. 19954 del 21/09/2016 Ud. (dep. 27/04/2017) Rv. 269765 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Patteggiamento - Estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen. - Provvedimento del giudice della esecuzione - Necessità - Esclusione - Conseguenze.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA
L'estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., opera "ipso iure" e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione; con la conseguenza che, ai fini della contestazione della recidiva, non può tenersi conto di tale reato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)