Sez. 5, Sentenza n. 20068 del 22/12/2014 Ud. (dep. 14/05/2015) Rv. 263503 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Patteggiamento - Estinzione del reato per il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. - Provvedimento del giudice dell'esecuzione - Necessità - Esclusione.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA
L'estinzione del reato, che ha costituto oggetto di sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen. opera "ipso iure" e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)