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Sez. 6, Sentenza n. 6673 del 29/01/2016 Cc. (dep. 18/02/2016) Rv. 266120 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Patteggiamento - Estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen. - Provvedimento del giudice della esecuzione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266120-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA

L'estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., opera "ipso iure" e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)