Sez. 1, Sentenza n. 13770 del 12/06/2007 (Rv. 601394 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STRAGIUDIZIALI | Procedure concorsuali - Prestazioni professionali finalizzate alla presentazione dell'istanza di concordato preventivo - Onorario separato da quello relativo all'attività giudiziale - Condizioni - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STRAGIUDIZIALI
Il riconoscimento dell'onorario richiesto da un avvocato per le prestazioni professionali stragiudiziali confluite nella presentazione dell'istanza per l'ammissione a concordato preventivo, deve essere escluso per tutte quelle attività strettamente connesse e complementari all'introduzione e svolgimento del procedimento giudiziale anche se svolte al di fuori di esso, essendo previsto sia nella tariffa professionale approvata con d.m. n. 392 del 1990 che in quella approvata con d.m. n. 585 del 1995 che i compensi per prestazioni stragiudiziali siano dovuti solo quando per la natura della procedura e la specificità dell'attività, non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali. (Nella fattispecie la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di onorari per prestazioni stragiudiziali, ritenendo che il ricorrente si fosse limitato ad allegare genericamente lo svolgimento di attività di consulenza prestata sia ai fini della presentazione della domanda di concordato sia nel corso della procedura senza spiegare per quali ragioni tali prestazioni dovessero essere qualificate aggiuntive rispetto a quelle prodromiche e funzionali al procedimento giudiziale).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 57 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 24/11/1990 num. 392 art. 49, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 24/11/1990 num. 392 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)