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Sez. 3, Sentenza n. 12728 del 25/05/2010 (Rv. 613083 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO | Clausola di esclusione della garanzia assicurativa nel caso di conducente non abilitato alla guida - Prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada - Inosservanza da parte del conducente abilitato alla guida - Operatività della polizza assicurativa - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613083-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO

In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea ad escludere l'operatività della polizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dell'assicuratore, se detto conducente, legittimamente abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada. Infatti, per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l'assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validità e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative), onde, ove esista un'abilitazione alla guida, l'inosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione della validità od efficacia del titolo abilitativo, ma integra una ipotesi di mera illiceità della guida. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'operatività della copertura assicurativa per i danni cagionati da soggetto munito di foglio rosa in vista di conseguimento della patente di tipo A e minore di diciotto anni, che aveva guidato un motoveicolo di cilindrata non superiore a 125 cmc., trasportando però altra persona, in violazione dell'art. 79 del codice della strada abrogato).

Riferimenti normativi: (Cod. Strada Abrog. art. 79), Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)