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Sez. 3, Sentenza n. 20190 del 25/09/2014 (Rv. 633144 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO | Clausola di esclusione della garanzia assicurativa nel caso di conducente non abilitato alla guida - Presupposti di applicazione - Abilitazione mai conseguita o venuta meno - Necessità - Applicabilità nel caso di violazioni del codice della strada - Limite - Fattispecie relativa a sinistro conseguente a trasporto illegittimo di passeggero.
Stato
decisa il 2014-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633144-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO

La clausola di una polizza assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli che escluda la copertura assicurativa qualora il conducente non sia abilitato alla guida si applica nel caso in cui risulti che questi, al momento del sinistro, non avesse mai conseguito la patente di guida, ovvero che la validità o l'efficacia di essa fossero venute meno per qualsiasi ragione, ma non quando si accerti che egli, in possesso di regolare patente di guida, abbia solo violato le relative prescrizioni o quelle del codice della strada, potendo tale circostanza escludere la garanzia assicurativa solo se espressamente prevista dalle condizioni di contratto. (Fattispecie relativa a sinistro stradale avvenuto nel 1987, sotto il vigore dell'art. 79 dell'abrogato codice della strada, conseguente all'inosservanza del divieto di trasportare passeggeri su un ciclomotore).

Riferimenti normativi: (Cod. Strada Abrog. art. 79), Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)