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Sez. 2, Sentenza n. 9125 del 28/08/1993 (Rv. 483595 - 01)

Transazione - Invalidità - Risoluzione per inadempimento - Novazione del rapporto preesistente | Risoluzione della transazione per inadempimento ex art. 1976 cod. civ. - Esclusione - Limiti - Estensione della suddetta norma - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483595-01

Transazione - Invalidità - Risoluzione per inadempimento - Novazione del rapporto preesistente

La disposizione dell'art. 1976 cod. civ., che esclude la possibilità di chiedere la risoluzione della transazione per inadempimento quando il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, a meno che non sia stato diversamente stabilito dalle parti, comportando una eccezione ai principi generali della risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, nei quali il venir meno del sinallagma funzionale, qualunque ne sia la causa, comporta sempre la caducazione del contratto, non può essere estesa ai casi di risoluzione per impossibilità sopravvenuta, per eccessiva onerosità o per l'accertata inesistenza della condizione presupposta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1976

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)