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Sez. 3, Ordinanza n. 29210 del 12/11/2024 (Rv. 672997-01)

TRANSAZIONE - INVALIDITA' - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - NOVAZIONE DEL RAPPORTO PREESISTENTE | Transazione novativa - Irresolubilità ex art. 1976 c.c. - Limiti - Risoluzione per impossibilità sopravvenuta - Estensione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672997-01

TRANSAZIONE - INVALIDITA' - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - NOVAZIONE DEL RAPPORTO PREESISTENTE

La disposizione dell'art. 1976 c.c., che prevede la irresolubilità della transazione novativa, salvo che sia diversamente stabilito dalle parti, deve intendersi circoscritta alla sola risoluzione per inadempimento e non può estendersi anche alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta stante il suo preciso e univoco tenore testuale e la sua natura di eccezione rispetto ai principi generali della risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, per i quali il venir meno del sinallagma funzionale, qualunque ne sia la causa, comporta sempre la caducazione del contratto.

Cod. Civ. art. 1976, Cod. Civ. art. 1463

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)