Sez. 3, Sentenza n. 3293 del 15/10/1968 (Rv. 336264 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI.*
Il ricorso alla liquidazione equitativa del danno, a norma dell, articolo 1226 cod.civ., e consentito quando il danno non puo essere provato nel suo preciso ammontare, o perche il danneggiato sia nell, impossibilita di fornire congrui elementi al riguardo, o perche non e dato riconoscere agli elementi forniti alcuna efficienza. Conforme alle sentenze n. 1063-67, massima n. 327433' 612-66, massima n. 321214.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)