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Sez. 3, Sentenza n. 2259 del 23/06/1969 (Rv. 341631 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - PRESUPPOSTI - MANCANZA DI SICURA EFFICACIA PROBATORIA DEGLI ELEMENTI OFFERTI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341631-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - PRESUPPOSTI - MANCANZA DI SICURA EFFICACIA PROBATORIA DEGLI ELEMENTI OFFERTI - SUSSISTENZA.*

Il potere di liquidare i danni con criterio equitativo, a norma dell'art. 1226 cod.civ., compete al giudice non soltanto se il danneggiato sia nell'impossibilita di fornire congrui elementi al riguardo, ma anche quando non sia dato riconoscere agli elementi da lui offerti sicura efficacia probatoria. (V. 3293-68, massima n. 336264 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)