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Sez. 1, Sentenza n. 8600 del 04/08/1995 (Rv. 493579 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE | I.N.A.M. - Rivalsa contro il proprio assicurato - Diritto - Prescrizione - Termine applicabile.
Stato
decisa il 1995-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493579-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE

Il diritto dell'I.N.A.M. di esercitare la rivalsa contro il proprio assicurato costituisce un diritto derivante dal rapporto assicurativo per il quale la legge speciale non ha dettato una diversa disciplina temporale, pertanto ad esso si applica la prescrizione in materia di assicurazione, di cui all'art. 2952 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)