Sez. 3, Sentenza n. 11052 del 26/07/2002 (Rv. 556274 - 01)
ASSICURAZIONE - IN GENERE - NORME INDEROGABILI | Diritti derivanti dal contratto soggetti a prescrizione comunale art. 2952 cod. civ. - Individuazione - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - IN GENERE - NORME INDEROGABILI
In tema di contratto di assicurazione, i diritti derivanti dal contratto che, a norma dell'art. 2952 cod. civ. si prescrivono in un anno, sono soltanto quelli che si ricollegano direttamente ed unicamente alla disciplina legale o pattizia del contratto di assicurazione, nel quale trovano il loro titolo immediato ed esclusivo, non i diritti che, sia pure in occasione o in esecuzione del rapporto assicurativo, sorgono o sono fatti valere dall'assicurato o dall'assicuratore sulla base di altro titolo (nella specie, la S.C., in base all'enunciato principio, ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto doversi applicare il termine annuale di prescrizione al diritto di un impresa relativo alla rifusione dall'assicurazione delle spese c.d. di salvataggio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)