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Sez. 1, Sentenza n. 795 del 26/01/1994 (Rv. 485129 - 01)

Agricoltura - Riforma fondiaria - Assegnazione | Morte dell'originario assegnatario del fondo - Subentro nell'assegnazione - Erede legittimato - Requisiti - Sussistenza - Accertamento - Atti adottati dagli ispettorati agrari provinciali - Effetti vincolanti per l'accertamento - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485129-01

Agricoltura - Riforma fondiaria - Assegnazione

Nel procedimento previsto dall'art. 7 della legge 29 maggio 1967 n. 379, per l'individuazione dell'erede legittimato a subentrare nell'assegnazione di un fondo di riforma fondiaria dopo la morte dell'originario assegnatario (subingresso sul quale non incidono le innovazioni introdotte dalla legge 19 febbraio 1992 n. 191), l'indagine sulla sussistenza dei requisiti all'uopo necessari non è vincolata dagli atti adottati dagli ispettorati agrari provinciali, i quali forniscono in proposito mere valutazioni dell'autorità amministrativa, non accertamenti di fatti muniti di fede privilegiata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 7 CORTE COST., Legge 19/02/1992 num. 191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)