Sez. 3, Sentenza n. 14649 del 15/10/2002 (Rv. 557896 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | Morte dell'originario assegnatario del fondo - Subentro nell'assegnazione - Erede legittimato - Requisiti - Sussistenza - Accertamento - Atti adottati dagli ispettorati agrari provinciali - Effetti vincolanti per l'accertamento - Configurabilità - Esclusione - Valutazione discrezionale del giudice - Configurabilità - Esercizio - Modalità - Condizioni - Limiti.
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE
In materia di assegnazione di fondi di riforma fondiaria, in caso di morte dell'assegnatario prima del riscatto del fondo non sono richiesti, ai fini del subingresso dei discendenti diretti nell'assegnazione, particolari requisiti diversi da quelli genericamente determinati dall'art. 6 legge n. 230 del 1950, e cioè la qualifica di lavoratore della terra e la capacità professionale, oltre a non essere proprietario o enfiteuta di fondi rustici che assorbano la capacità lavorativa dell'intera famiglia agricola. Ne consegue che la scelta da parte del giudice - al quale solo spetta, nell'ambito del procedimento previsto dall'art. 7 legge n. 29 maggio 1967, n. 379, di accertare la sussistenza dei suindicati requisiti, non essendo la sua valutazione al riguardo vincolata dagli atti adottati dagli ispettorati agrari provinciali, la cui attività ha mera funzione informativa (art. 16, secondo comma, legge n. 379 del 1967) - deve cadere su quello che tra i discendenti diretti assicura il perseguimento delle finalità previste dalla legge, consistenti nella salvaguardia dell'unità aziendale e della continuità nella coltivazione del fondo.
Riferimenti normativi: Legge 29/05/1967 num. 379 art. 7 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 16 com. 2, Legge 12/05/1950 num. 230 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)