Sez. 2, Sentenza n. 19024 del 10/07/2008 (Rv. 604421 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | Disciplina della riforma fondiaria di cui alla legge 29 maggio 1967 n. 379 - Decesso dell'assegnatario del fondo prima del riscatto - Individuazione del soggetto cui trasferire l'assegnazione ai sensi del terzo comma dell'articolo 7 della legge suddetta - Criteri - Parere dell'Ispettorato Agrario Provinciale - Vincolatività - Esclusione.
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE
Secondo quanto previsto nell'art. 7 della legge n. 379 del 1967, per l'individuazione dell'erede legittimato a subentrare nell'assegnazione di un fondo di riforma agraria, dopo la morte dell'assegnatario, avvenuta prima del riscatto, deve essere scelto il discendente in possesso della qualifica di lavoratore della terra e della capacità professionale, così come richiesto dall'art. 16 della legge n. 230 del 1950 che sia ritenuto più idoneo a salvaguardare la continuità dell'unità aziendale e della coltivazione. Tale accertamento giudiziale non è vincolato dal parere dell'Ispettorato agrario provinciale che ha un valore esclusivamente informativo.
Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 art. 16, Legge 21/10/1950 num. 841 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 1, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)