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Sez. 1, Sentenza n. 2804 del 05/04/1990 (Rv. 466422 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - (NOZIONE, CARATTERE, DISTINZIONI) - PREZZO - RISERVA DI FISSAZIONE - MANCATA INDICAZIONE DEI CRITERI - ART. 1474, PRIMO COMMA, COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466422-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - (NOZIONE, CARATTERE, DISTINZIONI) - PREZZO - RISERVA DI FISSAZIONE - MANCATA INDICAZIONE DEI CRITERI - ART. 1474, PRIMO COMMA, COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*

Con riguardo a contratto preliminare di compravendita immobiliare, non può ritenersi determinato o determinabile il prezzo che le parti si siano riservate di fissare successivamente senza però indicare i criteri per stabilirlo, né a tale Mancanza può supplirsi, a norma dell'art. 1474 comma primo cod. civ., in base al criterio del prezzo normalmente praticato dal venditore, giacché a tale criterio può farsi ricorso solo nel caso di merci di larga produzione oggetto di molteplici contrattazioni e non anche quando si tratti di beni appartenenti ad un genere limitato, rispetto ai quali non è concepibile una molteplicità e continuità di contrattazioni omogenee. (V 3853/85, mass n 441430; (V 3435/82, mass n 421410; (V 523/70, mass n 345568; (V 582/62, mass n 250900).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1418 com. 2, Cod. Civ. art. 1474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)