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Sez. L, Sentenza n. 1126 del 22/04/1974 (Rv. 369112 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ATTIVITA PRIVATA DELLA PA - CONTRATTI - FORMA - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO - NORMATIVA PRIVATISTICA - APPLICABILITA - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - INOSSERVANZA - NULLITA - LIMITI EX ART 2126 COD CIV.*
Stato
decisa il 1974-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369112-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ATTIVITA PRIVATA DELLA PA - CONTRATTI - FORMA - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO - NORMATIVA PRIVATISTICA - APPLICABILITA - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - INOSSERVANZA - NULLITA - LIMITI EX ART 2126 COD CIV.*

I contratti di lavoro privatistico stipulati dalla pubblica amministrazione, al pari degli altri contratti di diritto privato degli enti pubblici in genere, sono disciplinati dal diritto pubblico per tutto quanto concerne la formazione e la manifestazione della volonta negoziale, mentre restano soggetti alle comuni regole del diritto privato per quanto riguarda la disciplina dei rapporti giuridici da essi posti in essere, salvo l'esistenza di particolari norme di diritto privato speciale. Pertanto, anche i suddetti contratti debbono essere conclusi per iscritto ad substantiam, ma ad essi, nell'ipotesi in cui siano nulli per vizio di Forma, e applicabile l'art 2126 cod civ, che, nel regolare gli effetti dei contratti di lavoro colpiti da nullita, stabilisce che questa non ha effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto concreta esecuzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)