Sez. 1, Sentenza n. 8102 del 30/01/2002 Cc. (dep. 27/02/2002) Rv. 221105 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE | Propagazione di onde elettromagnetiche - Riconducibilità alla fattispecie di cui all'art. 674 cod. pen. - Esclusione - Fondamento.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE
Non integra la fattispecie di cui all'art. 674 cod. pen. la propagazione di onde elettromagnetiche da impianti di radiodiffusione, atteso che la condotta consistente nel 'gettare cosè, ivi sanzionata, ne presuppone la preesistenza in natura, mentre l'emissione di onde elettromagnetiche consiste nel generarne flussi prima non esistenti, ed in quanto, inoltre, l'assumibilità di esse nel concetto di 'cosè necessita di un'esplicita previsione normativa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)