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Sez. L, Sentenza n. 365 del 13/01/2010 (Rv. 613544 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE | Nozione legale della retribuzione annua da porre a base del calcolo del T.F.R. - Derogabilità da parte della contrattazione collettiva - Chiara volontà contrattuale - Necessità - Formule speciali od espressamente derogatorie - Esclusione - Personale dipendente delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali - C.c.n.l. del 1° novembre 1992 - Deroga contenuta in una clausola interpretativa della terminologia contrattuale - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613544-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE

In tema di determinazione del trattamento di fine rapporto, il principio secondo il quale la base di calcolo va di regola determinata in relazione al principio della onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 2120 cod. civ., nel testo novellato dalla legge n. 297 del 1982, è derogabile dalla contrattazione collettiva, che può limitare la base di calcolo anche con modalità indirette purché la volontà risulti chiara pur senza l'utilizzazione di formule speciale od espressamente derogatorie. Ne consegue che, con riferimento al personale dipendente delle aziende grafiche e affini e delle aziende editoriali (nella specie, dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), a partire dal c.c.n.l. del 1° novembre 1992, la quota annuale di cui all'art. 1 della legge n. 297 del 1982 per il calcolo del trattamento di fine rapporto concerne la retribuzione indicata, con definizione non onnicomprensiva, nell'art. 21 del c.c.n.l medesimo sulla nomenclatura, ossia quella "complessivamente percepita dal quadro, dall'impiegato e dall'operaio per la sua prestazione lavorativa, nell'orario normale", con esclusione delle prestazioni di lavoro straordinario. (Interpretazione diretta per la prima volta, ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ., da parte della S.C. delle disposizioni contrattuali collettive relative al TFR per il personale dipendente delle aziende grafiche).

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 01/11/1992 art. 21, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)