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Sez. L, Sentenza n. 18289 del 30/08/2007 (Rv. 599336 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Nozione legale della retribuzione annua da porre a base del calcolo del T.F.R. - Derogabilità da parte della contrattazione collettiva - Chiara ed univoca volontà - Necessità - Deroga contenuta in una clausola interpretativa della terminologia contrattuale - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599336-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Con riferimento a controversia promossa da dipendente in quiescenza dell'Istituto Poligrafico dello Stato per ottenere il ricalcalo del trattamento di fine rapporto con inserimento del compenso per lavoro straordinario nella base di calcolo, la nozione legale di cui all'art. 2120 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 29 maggio 1982 n. 297, può trovare una deroga solo nei contratti collettivi successivi all'istituzione di tale trattamento, non mediante una generica conferma di precedenti disposizioni contrattuali, ma attraverso una chiara ed univoca volontà delle parti contraenti, non potendosi ravvisare tale intento in una clausola che abbia il mero scopo di esplicitare la nozione contrattuale di alcuni termini ricorrenti, fra i quali quello di T.F.R. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva escluso che gli artt. 34 e 21 del contratto collettivo per il settore grafico ed editoriale del novembre 1992, relativi alla disciplina rispettivamente del trattamento di fine rapporto della cosiddetta "nomenclatura", ossia la definizione di alcune nozioni, fra cui quella di retribuzione, avessero apportato una deroga al principio dell'onnicomprensività della "quota di retribuzione" quale parametro di calcolo del trattamento di fine rapporto, previsto dall'art. 2120 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)