Sez. 2, Sentenza n. 13181 del 14/12/1992 (Rv. 480007 - 01)
Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - In genere | Natura - Posizione delle parti ed onere probatorio - Ingiunzione emessa per il pagamento di diritti ed onorari di avvocato e procuratore sulla base della parcella corredata dal parere del consiglio dell'ordine - Opposizione - Contestazioni anche generiche dell'opponente - Onere probatorio del professionista.
Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - In genere
Il principio in base la quale l'opposizione al decreto ingiuntivo apre un normale giudizio di cognizione in cui il ricorrente assuma la veste sostanziale di attore e l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, non soffre deroga nel caso di ingiunzione emessa per il pagamento di diritti e onorari di avvocato e procuratore sulla base di parcella corredata dal parere del consiglio dell'ordine professionale con la conseguenza che anche in tale ipotesi di fronte a contestazioni dell'opponente, sia pure generiche, incombe sul professionista l'obbligo di dimostrare l'effettività delle prestazioni elencate nella parcella, affinché il giudice possa liquidare i relativi compensi secondo tariffa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 n. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 75, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)