diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7476 del 11/08/1997 (Rv. 506679 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Natura di giudizio di cognizione - Posizione di attore del creditore - Prestazioni professionali - Decreto ingiuntivo emesso in base a parcella corredata del parere del consiglio dell'ordine - Contestazione delle pretese del professionista - Accertamento dell'esecuzione o meno delle prestazioni - Necessità.
Stato
decisa il 1997-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506679-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

L'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un normale giudizio di cognizione nel quale la posizione di attore con i relativi oneri probatori spetta sempre al creditore a cui favore è stato emesso il decreto, anche se formalmente costui ha la veste di convenuto. Tale principio è applicabile anche nel caso di decreto ingiuntivo emesso in base a parcella per prestazioni professionali corredata del parere del Consiglio dell'Ordine, giacché tale parere non è vincolante per il giudice, il quale, qualora siano contestate le pretese del professionista deve accertare in base agli elementi probatori prodotti in giudizio se siano state o non eseguite le prestazioni per le quali il compenso è stato chiesto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 636 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)