Sez. 2, Sentenza n. 942 del 26/01/1995 (Rv. 489995 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE | Onere probatorio dell'opposto - Mancato soddisfacimento - Conseguenze.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE
Lo speciale procedimento di opposizione alle ingiunzioni recanti intimazione di pagamento di onorari di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile, di cui all'art. 30 legge 13.6.1942 n. 794, soggiace alla regola ordinaria, valida per ogni opposizione a decreto ingiuntivo, per la quale l'opposto, attore in senso sostanziale, è tenuto, di massima, a fornire la dimostrazione positiva delle vantate ragioni, con il corollario che il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio importa la reiezione della domanda da lui coltivata e, specularmente, l'accoglimento dell'opposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)