Sez. L, Sentenza n. 2632 del 22/02/2012 (Rv. 621212 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE | Applicazione del d.lgs. n. 257 del 1991 ai medici specializzandi iscritti nell'anno accademico 1991 - 1992 - Sussistenza - Limiti - Fondamento.
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE
Il d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257, di recepimento delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, si applica anche ai medici specializzandi iscritti nell'anno accademico 1991-1992, al secondo o terzo anno, nelle specialità definite alla stregua del decreto medesimo come comuni a due o più Stati dell'Unione e nei luoghi a ciò deputati, purché la relativa formazione si sia svolta di fatto in maniera conforme ai requisiti stabiliti dall'art. 4 del medesimo d.lgs., atteso che una diversa interpretazione comporterebbe ragionevoli dubbi di costituzionalità, in relazione agli artt. 3 e 117 Cost., tenuto anche conto del canone dell'interpretazione adeguatrice della norma di diritto nazionale alle norme di diritto comunitario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 4, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 8, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)