Sez. 1, Sentenza n. 3253 del 12/06/2018 Ud. (dep. 23/01/2019) Rv. 276395 - 03
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE | Morte quale conseguenza del delitto di maltrattamenti - Ipotesi aggravata di cui all'art. 572, comma 2, cod. pen. - Esclusione - Omicidio volontario - Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE
Non è configurabile l'ipotesi aggravata di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen. (morte come conseguenza non voluta dei maltrattamenti), ma quella di omicidio volontario di cui all'art. 575 cod. pen. nel caso in cui la morte della vittima, sottoposta a continui maltrattamenti, sia oggetto della sfera rappresentativa e volitiva dell'agente, oltre ad essere causalmente collegata alla condotta posta in essere da quest'ultimo. (Nella specie, l'imputato, marito della vittima, dopo averla percossa selvaggiamente, ometteva di chiamare immediatamente i soccorsi o di trasportare la donna direttamente in ospedale, ma la ripuliva dal sangue, la sistemava nel letto e, quindi, dopo averne constatato la morte, sollecitava l'intervento dei sanitari).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 com. 2 PENDENTE, Cod. Pen. art. 575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)