Sez. 1, Sentenza n. 21329 del 14/05/2008 Ud. (dep. 28/05/2008) Rv. 240084 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE | Morte del minore maltrattato quale conseguenza volontaria del fatto costitutivo del delitto di maltrattamenti - Esclusione dell'ipotesi aggravata di cui all'art. 572 cod. pen. ed integrazione del delitto di omicidio volontario, ex art. 575 cod. pen..
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE
Non è configurabile l'ipotesi aggravata di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen. (morte come conseguenza non voluta dei maltrattamenti) - ma quella di omicidio volontario di cui all'art. 575 cod. pen. - nel caso in cui la morte della vittima, sottoposta a continui maltrattamenti, sia oggetto della sfera rappresentativa e volitiva dell'agente, oltre ad essere causalmente collegata alla condotta da questi posta in essere. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la sussistenza del delitto di omicidio volontario nella condotta di due conviventi che avevano omesso di somministrare il cibo ad una bimba, continuamente sottoposta a maltrattamenti e di cui avevano la responsabilità della cura ed educazione, correttamente ritenendo che rientra nella cognizione e nell'esperienza di qualsiasi individuo, pur se dotato di modeste facoltà cognitive e intellettive, che la mancata somministrazione di cibo ad un bambino è destinata a provocarne la morte).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 com. 2 PENDENTE, Cod. Pen. art. 575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)