Sez. 2, Sentenza n. 13209 del 07/12/1991 (Rv. 474951 - 01)
Prova civile - Consulenza tecnica - Poteri (o obblighi) del giudice - Opportunità di disporre la consulenza | Decisione della controversia dipendente dalla risoluzione di una questione tecnica - Rigetto dell'istanza di ammissione della consulenza tecnica - Obbligo di motivazione.
Prova civile - Consulenza tecnica - Poteri (o obblighi) del giudice - Opportunità di disporre la consulenza
Sebbene la consulenza tecnica non sia un mezzo istruttorio nella disponibilità delle parti, ma espressione del potere del giudice, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o la opportunità, il giudice, nel caso in cui, pur dipendendo la decisione della controversia della risoluzione di una questione tecnica, non abbia ritenuto di dover ricorrere all'ausilio di un esperto, deve dimostrare, con motivazione adeguata, d'aver potuto risolvere sulla base di corretti criteri tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, in quanto non può respingere l'istanza di ammissione della consulenza tecnica e ritenere non accertati i fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare, senza incorrere nel vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)