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Sez. 3, Sentenza n. 7964 del 21/07/1995 (Rv. 493381 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DELL'ATTORE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Decisione della controversia dipendente dalla risoluzione di una questione tecnica - Rigetto dell'istanza di ammissione della consulenza tecnica - Obbligo di motivazione.
Stato
decisa il 1995-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493381-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DELL'ATTORE

Il principio secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, va contemperato con l'altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata in merito ad una questione tecnica rilevante per la definizione della causa, con la conseguenza che quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere, mentre se la soluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindacabile in sede di legittimità sotto l'anzidetto profilo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)