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Sez. L, Sentenza n. 6568 del 06/07/1998 (Rv. 516976 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE | Controversia in materia di determinazione del tasso contributivo nell'assicurazione infortuni del lavoro - Produzione da parte del datore di lavoro di documentazione relativa ai dati di base e allo sviluppo dei calcoli - Contestazione generica da parte dell'INAIL - Mancata ammissione di consulenza tecnica d'ufficio - Decisione della causa sulla base della documentazione di parte - Legittimità dell'operato del giudice di merito - Configurabilità - Comportamento processuale della parte - Valutazione come fonte di prova - Ammissibilità - Fattispecie relativa a mancata deduzione di contestazioni specifiche anche in cassazione.
Stato
decisa il 1998-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516976-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE

Nel caso in cui, contestando in giudizio il tasso contributivo applicato dall'INAIL, il datore di lavoro documenti, mediante apposite produzioni, i dati necessari per la sua determinazione e lo sviluppo dei calcoli relativi eseguiti mediante elaborazione elettronica, mentre l'Istituto assicuratore si limiti a contestare genericamente i calcoli della controparte, senza indicarne gli eventuali errori e senza produrre propri conteggi, è corretto l'operato del giudice di merito che, valutata come del tutto generica e "non seria" la contestazione del convenuto, non ammetta una consulenza tecnica d'ufficio per la verifica dei calcoli e decida la causa sulla base di quelli allegati dal ricorrente; infatti egli ha così potuto risolvere i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione e, d'altra parte, la sua scelta circa gli elementi di fatto da porre alla base della decisione si basa su una corretta applicazione dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., in base al quale il comportamento processuale della parte (che comprende il sistema difensivo adottato dal suo procuratore) può costituire anche l'unica e sufficiente fonte di prova, e non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo. (Nella specie l'INAIL neanche con il ricorso per cassazione aveva precisato i decisivi gli elementi di fatto - eventualmente inerenti allo stesso sviluppo dei calcoli - di cui il Tribunale aveva omesso l'esame, e correlativamente la S.C. ha rilevato la non idonea deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)