Sez. 1, Sentenza n. 15072 del 22/11/2000 (Rv. 542009 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Avverso la sentenza d'appello nel giudizio d'opposizione alla dichiarazione di fallimento - Termine per il ricorso - Sospensione durante il periodo feriale - Inapplicabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
La sospensione durante il periodo feriale dei termini processuali non opera con riguardo al termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in grado d'appello nel giudizio d'opposizione alla dichiarazione di fallimento; tale sospensione, infatti, prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, non s'applica (ai sensi del successivo art. 3, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, R.D. n. 12 del 1942), alle "cause inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento", senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i vari gradi del giudizio.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 19, Legge Falliment. art. 19, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)