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Sez. 1, Sentenza n. 9807 del 19/06/2003 (Rv. 564418 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Dichiarazione di fallimento in sede di risoluzione del concordato preventivo - Opposizione - Sentenza di appello - Termine per il ricorso per cassazione - Sospensione durante il periodo feriale - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564418-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale non opera (ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D. n. 12 del 1942) con riguardo al termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in grado di appello nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, ancorché il fallimento sia stato dichiarato in sede di risoluzione del concordato preventivo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 186 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)