diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4627 del 23/05/1997 (Rv. 504661 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento - Sentenza d'appello - Termine per il ricorso per cassazione - Sospensione durante il periodo feriale - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1997-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504661-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

La sospensione durante il periodo feriale dai termini processuali non opera con riguardo al termine per proporre ricorso in cassazione contro la sentenza resa in grado di appello nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento poiché tale sospensione, prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, non si applica, ai sensi del successivo art. 3, in relazione dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n. 12), alle " cause inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento ", senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi e i vari gradi del giudizio.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 19, Legge Falliment. art. 19, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)