Sez. 5, Sentenza n. 5399 del 26/11/1997 Cc. (dep. 20/01/1998) Rv. 209882 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE | Condanna a pena sospesa - Perdita di efficacia della misura cautelare - Conseguenze - Divieto di ripristino successivo per lo stesso fatto.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE
Alla disposizione dell'art. 300, comma 3, cod. proc. pen. secondo la quale quando per un determinato fatto è pronunciata sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa, le misure cautelari applicate perdono efficacia - consegue che in relazione al medesimo fatto, da intendersi nel senso di cui all'art. 649 cod. proc.pen., tali misure non possono essere ripristinate con altro provvedimento nell'ambito dello stesso o di altro procedimento. (Fattispecie in tema di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti diversamente connotato solo per la quantità di sostanza detenuta).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 300 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)