Sez. 3, Sentenza n. 2021 del 08/11/2007 Cc. (dep. 15/01/2008) Rv. 238764 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Rapporti con l'art. 297 cod. proc. pen. - Mancata emissione di nuova ordinanza cautelare in caso di riqualificazione giuridica del fatto - Irrilevanza - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
In tema di rapporti tra estinzione di misure cautelari personali e computo dei relativi termini di durata, poichè l'art. 297, comma terzo, prima parte, cod. proc. pen. non pone una deroga ai principi dettati dall'art. 300 cod. proc. pen., è ininfluente la mancata emissione di una nuova ordinanza cautelare in caso di riqualificazione giuridica del fatto contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio o nella sentenza di condanna di primo grado, salvo che ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)