Sez. 1, Sentenza n. 676 del 12/03/1973 (Rv. 362820 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI - TERZI - NOZIONE - ATTI SIMULATI RELATIVI A BENI APPARTENENTI ALL'ATTIVO FALLIMENTARE - OPPONIBILITA AL CURATORE - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI - TERZI - NOZIONE - ATTI SIMULATI RELATIVI A BENI APPARTENENTI ALL'ATTIVO FALLIMENTARE - OPPONIBILITA AL CURATORE - ESCLUSIONE.*
L'art 1415 cod civ sancisce l'inopponibilita della simulazione ai terzi acquirenti in buona fede di diritti dal titolare apparente. Ai fini dell'Esercizio dell'Azione di simulazione, la figura di terzo e particolarmente ampia, in quanto comprende tutti coloro che al negozio non hanno partecipato, nemmeno per mezzo di rappresentante, e cio comprende anche gli aventi causa, con esclusione soltanto dei successori a titolo universale. In tale lato concetto di terzo rientra il curatore del fallimento, organo dell'ufficio fallimentare, al quale non e opponibile la simulazione che si affermi caduta su Atti relativi a beni facenti parte dello attivo appreso dal curatore medesimo, ricorrendo in tale ipotesi i presupposti di applicabilita dell'art 1416 cod civ, in quanto l'ufficio giudiziario, dichiarando il fallimento, colpisce direttamente in exsecutivis e, legalmente, in buona fede, tutti i beni del debitore. (V 2108/71, mass n 352825; 3723/69, mass n 343971).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1416, Cod. Civ. art. 1415
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)