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Sez. 1, Sentenza n. 2108 del 06/07/1971 (Rv. 352825 - 01)

FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE - POSIZIONE GIURIDICA - CONTRATTI CONCLUSI DAL FALLITO PRIMA DEL FALLIMENTO - QUALITA DI TERZO - SIMULAZIONE - PROVA TESTIMONIALE E PRESUNTIVA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352825-01

FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE - POSIZIONE GIURIDICA - CONTRATTI CONCLUSI DAL FALLITO PRIMA DEL FALLIMENTO - QUALITA DI TERZO - SIMULAZIONE - PROVA TESTIMONIALE E PRESUNTIVA - AMMISSIBILITA.*

Il curatore del fallimento, nella sua complessa figura in cui predominano gli aspetti di organo investito di una pubblica funzione nello ambito dell'amministrazione della giustizia, sotto la vigilanza della autorita giudiziaria e per la realizzazione dei fini che sono propri della procedura concorsuale, svolge un'attivita distinta da quella del fallito e dei creditori e non agisce ne in rappresentanza o in sostituzione del fallito, ne in rappresentanza o in sostituzione dei creditori, ma nell'interesse generale, come un soggetto imparziale, potendo far valere di volta in volta, e sempre nell'interesse della giustizia, le ragioni del fallito, dei creditori o della massa attivita fallimentare. Rispetto ai negozi giuridici conclusi dal fallito prima della dichiarazione di fallimento egli deve considerarsi terzo e puo dimostrarne la simulazione mediante la prova per testimoni e attraverso presunzioni semplici.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Legge Falliment. art. 30, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 30, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 66, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 66, Cod. Civ. art. 1415

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)