Sez. 2, Sentenza n. 5477 del 20/10/1981 (Rv. 416191 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE - DEDUZIONE DA PARTE DELL'AVENTE CAUSA DELL'ORIGINARIO ALIENANTE - AMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE - DEDUZIONE DA PARTE DELL'AVENTE CAUSA DELL'ORIGINARIO ALIENANTE - AMMISSIBILITÀ.*
Poiché, da un lato, in tema di simulazione, la nozione di terzo abbraccia tutti coloro che non hanno partecipato al negozio, cosicché ne sono esclusi i contraenti ed i loro successori a titolo universale, mentre vi rientrano i successori a titolo particolare dei contraenti stessi, e, dall'altro lato, la prova orale della simulazione non trova limitazioni quando si tratti di rapporti interessanti i terzi, non avendo questi la possibilità di procurarsi la prova scritta della fittizietà del negozio, deve ritenersi ammissibile - nel giudizio fra gli aventi causa a titolo particolare dalle parti di una precedente vendita, vertente sulla validità dei rispettivi, confliggenti acquisti - la prova testimoniale dedotta dall'avente causa dall'originario alienante, al fine di dimostrare la simulazione di detta vendita. (V. 4677/77, mass. N. 388274; (V. 676/73, mass. N. 362820; (V. 2108/71, mass. N. 352825).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)