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Sez. L, Sentenza n. 7734 del 23/04/2004 (Rv. 572267 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Tempestiva presentazione della domanda di condono previdenziale - Effetti - Necessità dell'atto di accettazione dell'ente - Esclusione - Conseguenze - Contestazione giudiziale da parte dell'ente della validità della domanda di condono - Accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge - Necessità.
Stato
decisa il 2004-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572267-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

Il cosiddetto condono previdenziale modifica in senso più favorevole per il creditore l'oggetto originario dell'obbligazione, ma la novazione oggettiva lascia inalterato il titolo, con la natura e il regime giuridico delle obbligazioni previdenziali, così che la contestazione in giudizio della validità della domanda di condono da parte dell'ente previdenziale non vale ad impedire i suddetti effetti, ma impone al giudice di dirimere la controversia accertando la sussistenza o meno delle condizioni richieste dalla legge per attribuire alla domanda di condono l'effetto modificativo della pregressa situazione debitoria con la nascita di un'obbligazione di diverso oggetto.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)