Sez. L, Sentenza n. 7734 del 23/04/2004 (Rv. 572267 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Tempestiva presentazione della domanda di condono previdenziale - Effetti - Necessità dell'atto di accettazione dell'ente - Esclusione - Conseguenze - Contestazione giudiziale da parte dell'ente della validità della domanda di condono - Accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Il cosiddetto condono previdenziale modifica in senso più favorevole per il creditore l'oggetto originario dell'obbligazione, ma la novazione oggettiva lascia inalterato il titolo, con la natura e il regime giuridico delle obbligazioni previdenziali, così che la contestazione in giudizio della validità della domanda di condono da parte dell'ente previdenziale non vale ad impedire i suddetti effetti, ma impone al giudice di dirimere la controversia accertando la sussistenza o meno delle condizioni richieste dalla legge per attribuire alla domanda di condono l'effetto modificativo della pregressa situazione debitoria con la nascita di un'obbligazione di diverso oggetto.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)