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Sez. L, Sentenza n. 4230 del 05/04/2000 (Rv. 535361 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono previdenziale - Finalità ed effetti - Presentazione della domanda di condono con successivo pagamento del dovuto senza riserva di ripetizione - Successiva proposizione di domanda giudiziale di accertamento negativo del debito - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2000-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535361-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

La normativa sulla regolarizzazione degli inadempimenti contributivi (cosiddetto condono) è intesa, non diversamente dall'analoga normativa in materia tributaria, a consentire l'immediata percezione di entrate altrimenti sospese e ad eliminare contenzioso, con gli aggravi economici e organizzativi ad esso collegati; deve pertanto ritenersi, pure in difetto di espressa previsione di legge al riguardo, che l'accoglimento della domanda di condono - la cui presentazione non costituisce una via obbligata, ma un'opzione ampiamente discrezionale dell'interessato- comporti il venire meno di ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo, salvi gli effetti delle clausole di riserva di ripetizione eventualmente apposte alla domanda stessa. Ne consegue che nell'ipotesi di presentazione della suddetta istanza con pagamento del dovuto senza alcuna riserva, essendosi estinto il rapporto, è preclusa la presentazione di una domanda giudiziale di accertamento negativo del debito ormai non più esistente.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 4 CORTE COST., Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1993 num. 6 art. 4 CORTE COST., Legge 17/03/1993 num. 63 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 81 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)