diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 16620 del 05/11/2003 (Rv. 567905 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO | Domanda di condono - Accoglimento - Conseguenze - Cessazione della materia del contendere - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567905-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO

L'accoglimento della domanda di regolarizzazione (cosiddetto condono) delle violazioni delle norme sul collocamento comporta il venir meno di ogni contestazione sull'esistenza del debito e, per i giudizi pendenti, anche in sede di legittimità, impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, rinviando al giudice del merito l'accertamento del perfezionamento della regolarizzazione).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 230 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)