Sez. L, Sentenza n. 16620 del 05/11/2003 (Rv. 567905 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO | Domanda di condono - Accoglimento - Conseguenze - Cessazione della materia del contendere - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO
L'accoglimento della domanda di regolarizzazione (cosiddetto condono) delle violazioni delle norme sul collocamento comporta il venir meno di ogni contestazione sull'esistenza del debito e, per i giudizi pendenti, anche in sede di legittimità , impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, rinviando al giudice del merito l'accertamento del perfezionamento della regolarizzazione).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 230 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)