Sez. L, Sentenza n. 138 del 13/01/1975 (Rv. 373312 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - DIRITTO ALLA PENSIONE - CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE N 1047 DEL 1957.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - DIRITTO ALLA PENSIONE - CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE N 1047 DEL 1957.*
Ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n 1047 che ha esteso l'Assicurazione obbligatoria per l'invalidita e la vecchiaia ai coltivatori diretti, ai coloni ed ai mezzadri, la concessione della pensione e condizionata all'accertamento da parte del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura (SCAU), da effettuarsi mediante attestazione, non soltanto della qualita nel pensionando di persona soggetta all'Assicurazione ed al pagamento dei contributi, ma anche del fatto che lo stesso abbia fatto parte, negli ultimi cinque anni anteriori all'applicazione della legge, come unita attiva, di nuclei familiari di coltivatori diretti e di coloni. (V 412/69, mass n 338470).*
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 3, Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)