Sez. U, Sentenza n. 412 del 07/02/1969 (Rv. 338470 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - IN GENERE - ESTENSIONE AI COLTIVATORI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLA QUALITA DI PENSIONABILE - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL SERVIZIO PER GLI ELENCHI NOMINATIVI DEI CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - MANCANZA O REVOCA DELL'ATTESTAZIONE - POTERE DELL'AGO DI RICONOSCERE IL DIRITTO A PENSIONE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - IN GENERE - ESTENSIONE AI COLTIVATORI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLA QUALITA DI PENSIONABILE - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL SERVIZIO PER GLI ELENCHI NOMINATIVI DEI CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - MANCANZA O REVOCA DELL'ATTESTAZIONE - POTERE DELL'AGO DI RICONOSCERE IL DIRITTO A PENSIONE - ESCLUSIONE.*
La legge 26 ottobre 1957, n.1047, che ha esteso ai coltivatori diretti l'Assicurazione invalidita e vecchiaia, stabilisce (art. 3) che lo accertamento delle persone soggette all'Assicurazione va effettuato a cura del servizio per gli elenchi nominativi dei contributi unificati in agricoltura, il quale e esclusivamente competente ad attestare (art.22) che il pensionabile ha fatto parte negli ultimi cinque anni anteriori all'applicazione della legge, come unita attiva, di nuclei familiari di coltivatori diretti o di coloni. Pertanto, ove tale attestazione non sia rilasciata o venga revocata, se gia concessa, resta escluso il rapporto assicurativo, che costituisce il presupposto necessario del diritto alla pensione, e quindi, neppure l'autorita giudiziaria puo, in tale ipotesi, riconoscere il diritto alla pensione.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 3, Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)