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Sez. 1, Sentenza n. 4802 del 13/05/1998 (Rv. 515364 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Matrimonio concordatario - Nullità - Dichiarazione per effetto di esclusione unilaterale di uno dei "bona matrimonii" - Conoscenza o conoscibilità di detta riserva da parte dell'altro coniuge - Controllo in sede di delibazione - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1998-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515364-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI

In sede di delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per effetto di esclusione unilaterale di uno dei "bona matrimonii", l'accertamento rimesso al giudice italiano della conoscenza o della conoscibilità di tale esclusione da parte del coniuge non partecipe della relativa riserva deve essere condotto sul fondamento degli elementi obbiettivi di prova acquisiti nel processo ecclesiastico, essendo vincolato il giudice della delibazione dal contenuto della sentenza ecclesiastica quanto ai fatti che in essa risultano accertati, ma non in ordine ai principi applicati circa la prova della simulazione, posto che il primo giudizio è diretto ad accertare la sussistenza della "voluntas simulandi" di un coniuge, mentre il secondo deve verificare il profilo del tutto irrilevante nella disciplina canonica del matrimonio della conoscenza o della conoscibilità della riserva unilaterale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 798 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 art. 2, Tratt. Internaz. 18/02/1984 num. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)