Sez. 1, Sentenza n. 2138 del 14/03/1996 (Rv. 496360 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Sentenza di nullità per esclusione di uno dei "bona matrimonii" - Riserva mentale di uno dei coniugi - Manifestazione all'altro coniuge o conoscibilità della stessa - Criteri di indagine - Riferimento esclusivo alla pronuncia delibanda ed agli atti del processo canonico - Necessità - Possibile integrazione dell'istruttoria in fase delibatoria - Esclusione.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI
Nel giudizio di delibazione della sentenza del Tribunale Ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione unilaterale di uno dei "bona matrimonii", l'indagine diretta a stabilire se la riserva mentale sia stata manifestata all'altro coniuge o sarebbe stata da questi conoscibile ed a verificare se, in tal guisa, risulti osservato il limite della compatibilità con l'ordine pubblico interno - "sub specie" dell'inderogabile principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole - deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia delibanda (intesa l'espressione come comprensiva di entrambe le sentenze rese nel giudizio ecclesiastico) ed agli atti del processo canonico eventualmente prodotti, escludendosi, invece, la possibilità di una apposita integrazione con istruttoria probatoria da compiersi in fase delibatoria.
Riferimenti normativi: Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)